Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
L'Ente non ha istituito né vigila né finanzia Enti pubblici.
L'ACI e gli Automobile Club provinciali, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dell’art. 10, comma 1-bis, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni in legge 21 settembre 2018 n. 108, in quanto Enti aventi natura associativa che non gravano sulle finanze pubbliche, non sono tenuti all’applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ma si adeguano, con propri Regolamenti, ai principi generali dettati da tale provvedimento normativo.