Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
L'Automobile Club Roma favorisce il mantenimento di elevati livelli di qualità per i servizi erogati da parte:
- delle Delegazioni dirette (Via Cristoforo Colombo, 261, Via Salaria, 128/B, Via Marsala, 14/b) attraverso un sistema di controllo e report sul rispetto degli standard previsti nel "Disciplinare dei servizi" allegato alla Convenzione per l'affidamento di servizi in regime di in house providing;
- delle Delegazioni affiliate (c.d. "indirette") attraverso verifiche periodiche svolte da personale dell'ACI in collaborazione con l'Ente e una puntuale e tempestiva gestione dei Reclami, sulla base del proprio Regolamento.